PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. Le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali costituiscono parte integrante della identità storica e culturale delle comunità locali e la loro conservazione e valorizzazione rappresentano obiettivo primario nelle politiche rivolte a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e lo sviluppo economico del territorio nazionale.
      2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono a definire condizioni idonee per il mantenimento delle condizioni agronomiche e dei processi produttivi consolidati nel tempo relativi alle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, nonché a promuoverne la conoscenza e la diffusione.
      3. Ai fini della presente legge si intende per «patrimonio agroalimentare tradizionale» l'insieme dei prodotti costituito da:

          a) i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), e le specialità tradizionali garantite (STG) di cui ai regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006;

          b) i prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

          c) eventuali ulteriori produzioni del comparto alimentare alle quali è stato conferito, per la qualità delle materie prime e per il carattere tradizionale dei procedimenti di lavorazione, il marchio di riconoscimento di cui all'articolo 5.

 

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Art. 2.
(Pianificazione regionale e provinciale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del comitato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, un piano triennale di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale di rispettiva competenza.
      2. I piani di cui al comma 1 individuano le priorità di azione nei seguenti campi di intervento:

          a) conservazione attiva delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali il cui mantenimento assume particolare valore per la salvaguardia del patrimonio agroalimentare tradizionale;

          b) protezione delle aree nelle quali si concentrano le produzioni appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, con particolare priorità per quelle montane;

          c) individuazione di presìdi, o sostegno a presìdi esistenti, per costituire una rete di protezione dei prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale a rischio di sparizione;

          d) definizione di interventi di sostegno per lo sviluppo del mercato dei prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, con riferimento alla domanda della ristorazione pubblica, alla rete della distribuzione locale, anche con specifici spazi riservati, e alla logistica per l'esportazione;

          e) promozione di sinergie con le potenzialità turistiche e agrituristiche del territorio, anche con lo sviluppo di percorsi gastronomici;

 

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          f) interventi per la formazione professionale e la diffusione delle conoscenze relative alle metodiche tradizionali di lavorazione;

          g) azioni di informazione nei confronti dei consumatori, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza dei marchi di riconoscimento.

      3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero delle attività produttive intervengono a sostegno delle azioni previste dai piani di cui al comma 1 autorizzando a tale fine, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 75 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Tutela della risorse genetiche).

      1. La titolarità delle risorse genetiche autoctone concernenti specie, razze, varietà, cultivar ed ecotipi vegetali ed animali, sviluppate in ambito locale, utilizzate da almeno venticinque anni e caratterizzanti in maniera univoca i prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, appartiene alle comunità locali,

 

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rappresentate dai comuni, singoli o associati, nel cui territorio si svolgono le attività di produzione.
      2. È vietato sottoporre a brevetto il genoma o parte del genoma delle risorse genetiche autoctone di cui al comma 1, senza la preventiva autorizzazione delle comunità locali che ne sono titolari, espressa previa consultazione dei soggetti rappresentanti dei produttori.
      3. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo gli elenchi regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, devono evidenziare l'eventuale legame dei prodotti iscritti con le risorse genetiche autoctone di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano che i disciplinari dei prodotti a DOP e a IGP, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, assicurino prioritariamente la conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui al comma 1, delle metodiche tradizionali di lavorazione e della qualità delle materie prime impiegate.
      5. Non è consentito l'utilizzo delle DOP e delle IGP di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge, in caso di impiego in qualunque fase del ciclo produttivo di organismi geneticamente modificati o di loro derivati.

Art. 4.
(Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006).

      1. Al fine di favorire l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, per la protezione della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile

 

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1998, n. 173, i comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane possono promuovere la costituzione dei soggetti giuridici, rappresentanti dei produttori, abilitati a inoltrare domanda di registrazione della denominazione, e assumere partecipazioni negli stessi soggetti giuridici.
      2. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Art. 5.
(Istituzione del marchio «prodotto alimentare tradizionale»).

      1. Al fine di favorire la conservazione e il riconoscimento delle tradizioni alimentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, il marchio «prodotto alimentare tradizionale» che contraddistingue nell'etichettatura i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il marchio di riconoscimento di cui al comma 1 e i criteri per il conferimento del marchio ai prodotti, previa approvazione di apposito disciplinare.
      3. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui al comma 1 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono e regolamentano le modalità per l'esercizio dei controlli e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'attuazione del presente articolo.

 

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Art. 6.
(Misure fiscali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, alle imprese agricole e agroalimentari e ai loro consorzi che adottano il regime di certificazione e di controllo della qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 25 milioni di euro per l'anno 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Ulteriori misure di promozione).

      1. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali definiscono criteri di priorità nei procedimenti di affitto o di concessione amministrativa di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive concernenti il patrimonio agroalimentare tradizionale, con particolare riferimento all'allevamento delle razze animali autoctone.

 

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      2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria per la programmazione negoziata ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede a individuare una quota da riservare ai progetti concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale.